Torino, 10 NOV – Con una sentenza pubblicata ieri, il Tar del Piemonte ha respinto il ricorso presentato da Federconsumatori e Comitato nazionale pendolari Alta velocità con cui si chiedeva l’annullamento della delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti sui diritti dei passeggeri abbonati rispetto ai gestori dei servizi ferroviari ad Alta Velocità.

La motivazione è stata che”l’attività di trasporto ferroviario sulle linee dell’Alta Velocità è svolta in regime di libero mercato, per cui ciascuna impresa ferroviaria operante nel settore effettua le proprie scelte commerciali autonomamente, in funzione della loro redditività, senza che esista o possa essere imposto uno specifico obbligo di offrire servizi in abbonamento”.Nella stessa sentenza il Tar ha affermato che “il servizio ferroviario Alta Velocità, pur essendo attività liberalizzata, è comunque soggetto a regolazione in quanto servizio di pubblica utilità. La libertà d’iniziativa economica non riceve dall’ordinamento una protezione assoluta, bensì è subordinata alla programmazione ed ai controlli della pubblica autorità, al fine di indirizzare l’attività economica a fini sociali. La libertà d’impresa degli operatori economici, nel
settore dell’Alta Velocità, va a sua volta contemperata con gli altri interessi costituzionalmente rilevanti eventualmente confliggenti, tra i quali il diritto alla mobilità delle persone”.

In questo modo il Tar piemontese ha respinto anche il ricorso presentato da Trenitalia che, sempre in merito alla delibera dell’ART, contestava il potere dell’Autorità di intervenire a regolare un’attività imprenditoriale.